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Faq Detrazione IRPEF 55%
Di seguito riportiamo una FAQ pubblicata sul sito Eco-domus.it
delle domande più frequenti su come ottenere la detrazione
irpef del 55%.
Per consentire un rapido reperimento degli argomenti di
interesse, abbiamo raggruppato le faq come segue:
* riqualificazione globale edifici (comma 344): faq 11,
20, 42;
* coibentazione pareti e nuove finestre (comma 345): faq
7, 15, 16, 18, 27, 31, 33, 39;
* pannelli solari (comma 346): faq 5, 8, 10, 17, 19, 41;
* caldaie a condensazione (comma 347): faq 5, 9, 10, 21,
26, 29, 32, 36;
* motori e inverter (decreto motori): faq 22, 35;
* procedure e varie: faq 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 23, 24,
25, 28, 30, 34, 37, 38, 40.
Ultimi aggiornamenti:
3/1/08: faq 2, 5, 7, 8, 14, 19, 20, 24, 25, 27, 31, 34,
41
11/1/08: faq 2
14/1/08: faq 33
15/1/08: faq 20
D - Per fruire delle detrazioni del 55% previste
dalla Finanziaria 2007 relative alle spese per la riqualificazione
energetica di edifici esistenti (riduzione delle dispersioni
termiche, installazione di pannelli solari per la produzione
di acqua calda, installazione di caldaie a condensazione)
devo inviare la domanda al Centro di Pescara dell'Agenzia
delle Entrate o all'ENEA?
R - Né all'uno né all'altra. Non occorre inviare
alcuna domanda preventiva.
D - Cosa occorre inviare all'ENEA?
R - Entro 60 giorni dal termine dei lavori occorre inviare
- per gli edifici - solo una copia dell'attestato di certificazione
o qualificazione energetica (allegato A al "decreto
edifici": questo documento non è tuttavia richiesto
per gli interventi effettuati nel 2008 e relativi alla sostituzione
di finestre e all'installazione di pannelli solari) e la
scheda informativa degli interventi realizzati (allegato
E). L'allegato A deve essere compilato per intero, eccezion
fatta per il caso particolare contemplato nella faq 41.
Anche l'allegato E va compilato per intero, tranne il punto
3 che può essere riempito solo per la parte relativa
all'intervento realizzato. Non sono richieste e non vanno
inviate asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia
di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. ecc.
Per i motori e gli inverter va compilata solo la scheda
informativa (allegato C al "decreto motori").
L'ENEA consiglia di utilizzare, ove possibile, l'invio informatico
attraverso il sito web http://finanziaria2007.acs.enea.it
in cui è presente una procedura guidata di compilazione
al fine di minimizzare le possibilità di errori.
D - La documentazione da inviare all'ENEA è
obbligatoria per tutti i soggetti che hanno compiuto interventi
di risparmio energetico? E quando va inviata?
R - E' obbligatorio per tutti, anche per le persone fisiche,
inviare la documentazione entro 60 giorni dal termine dei
lavori ma in ogni caso entro il 29 febbraio 2008 per gli
interventi effettuati nel 2007. E' consigliabile avvalersi
della procedura guidata di compilazione e di invio presente
sul sito http://finanziaria2007.acs.enea.it. In alternativa,
è possibile compilare a mano i moduli e spedirli
anche tramite raccomandata semplice all'indirizzo indicato
sul decreto.
D - Perché per gli interventi di riqualificazione
energetica e installazione di caldaie a condensazione è
necessario munirsi sia dell'asseverazione di un tecnico,
sia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica?
Non è sufficiente un solo documento?
R - L'asseverazione - da conservare - serve a dimostrare
che l'intervento realizzato è conforme alle specifiche
del decreto e permette quindi la concessione della detrazione
fiscale. Invece la certificazione (o qualificazione) - da
inviare all'ENEA - deriva da un'altra legge e precisamente
dall'art. 6, comma 1-ter del D.Lgs. 192/2005 come modificato
dal D. Lgs. 311/2006 che impone il possesso del documento
per poter accedere a qualsiasi incentivo pubblico. Sono
quindi necessarie entrambe e il decreto ministeriale consente
di comprendere nella detrazione anche la parcella del tecnico
che dovrà produrre il documento reso obbligatorio
dal precedente decreto legislativo.
D - Nel caso di installazione di nuove finestre
comprensive di infissi per le quali viene rilasciata una
certificazione degli elementi da parte del produttore, è
necessario acquisire anche l'attestato di certificazione
o qualificazione energetica da inviare all'ENEA?
R - Si, è esplicitamente previsto dall'art. 4 comma
1b del decreto attuativo, tranne che per gli interventi
effettuati nel 2008 per i quali non è più
richiesto. La certificazione del produttore (che sostituisce
l'asseverazione di cui all'art. 4 comma 1a) e l'attestato
di qualificazione energetica non sono alternativi. Il primo
assicura la qualità del prodotto infissi e il secondo
consente di valutare lo status energetico dell'immobile
nel suo complesso. Quest'ultimo documento diventerà
presto obbligatorio per tutti gli edifici e lo Stato oggi
contribuisce alle spese con la detrazione fiscale.
D - Ho intenzione di installare pannelli solari
per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire?
R - Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di un tecnico
abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti
dall'art. 8 del "decreto edifici" (documento da
conservare). 2) Attestato di certificazione (o qualificazione)
energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga
i dati di cui all'allegato A del decreto, relativi all'immobile
(da inviare in copia all'ENEA: questo documento non è
richiesto per gli interventi effettuati nel 2008). 3) Scheda
informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del
decreto (da inviare in copia all'ENEA).
D - Devo sostituire l'impianto di climatizzazione
invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione
devo acquisire?
R - Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di un tecnico
abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti
dall'art. 9 del "decreto edifici"; per gli impianti
di potenza inferiore a 100 kW questo documento può
essere sostituito da una certificazione dei produttori che
attesti il rispetto dei medesimi requisiti corredata dalle
certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto
della normativa europea (documento da conservare). 2) Attestato
di certificazione (o qualificazione) energetica da parte
di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato
A del decreto, relativi all'immobile (da inviare in copia
all'ENEA). 3) Scheda informativa che contenga i dati di
cui all'allegato E del decreto (da inviare in copia all'ENEA).
D - Quali sono le caratteristiche dei pannelli
solari e delle caldaie che occorre installare?
R - Si può far riferimento a quanto disposto dall'art.
8 del "decreto edifici" per quanto riguarda i
pannelli solari e a quanto disposto dall'art. 9 per quanto
riguarda le caldaie a condensazione. Si ricorda che il decreto
è scaricabile dalla sezione "I decreti attuativi".
D - Sono incentivati gli impianti di riscaldamento
a biomasse (legna)? E gli impianti geotermici? E altri tipi
di impianti?
R - Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il decreto
19/2/07 prevede esplicitamente detrazioni solo per i pannelli
solari termici. Tuttavia, secondo l'art. 1 comma 2 del decreto,
sono incentivati tutti gli interventi di riqualificazione
energetica che conseguono un indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il
20% rispetto ai valori tabellati nell'allegato C del decreto.
Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione,
detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo
riferimento al comma 344 della Finanziaria e all'art. 6
del "decreto edifici".
D - Nella ristrutturazione di una casa, posso
approfittare della detrazione del 36% per i lavori di manutenzione
straordinaria e del 55% per i lavori di riqualificazione
energetica?
R - Si, non c'è contrasto tra i due tipi
di benefici. Ovviamente non sono cumulabili per lo stesso
intervento.
D - Devo commissionare a un tecnico la documentazione
prevista dal decreto. La parcella rientra tra le spese detraibili?
R - Si, nei limiti della percentuale prevista.
D - Sono laureato in ingegneria. Posso firmare
l'asseverazione di un intervento e l'attestato di qualificazione
energetica previsto dal decreto?
R - Si. La documentazione prevista dal decreto
deve essere redatta da un tecnico abilitato alla progettazione
di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso
attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico
Ordine o Collegio professionale.
D - Mia moglie possiede un'abitazione su cui vorremmo
sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese
di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione,
posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità
di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito
insufficiente?
R - Si. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione
sono quelli che sostengono le spese per l'esecuzione degli
interventi su unità immobiliari esistenti o parti
di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
possedute o detenute, purché riscaldate. A questi
possono aggiungersi i familiari conviventi (il coniuge,
i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
grado).
D - Il materiale X che sto usando per coibentare
le pareti della mia casa può essere ammesso a detrazione?
R - Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e
non a specifici materiali. Il tecnico che cura l'intervento
globale avrà il compito di scegliere i materiali
che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.
D - Mi hanno detto che in base all'art. 2 del
decreto è incentivata l'installazione di pannelli
solari solo sugli edifici esistenti. E' corretta questa
interpretazione?
R - La "circolare entrate" conferma questa
interpretazione. Restano quindi esclusi i nuovi edifici,
quelli in costruzione e anche le nuove strutture sportive
o ricreative.
D - Quali sono le caratteristiche che devono avere
finestre e infissi per beneficiare delle agevolazioni?
R - L'unica caratteristica richiesta è il
valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive
di infissi che deve rispondere ai valori tabellati nell'allegato
D al decreto.
D - I pannelli solari che ho intenzione di installare
non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall'art.
8 comma 1c del decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente
usufruire degli incentivi?
R - Fonti del MSE avevano indicato che possono
beneficiare delle detrazioni fiscali tutti i pannelli solari
e gli impianti "factory made" che presentano una
certificazione di test secondo le norme UNI EN 12975 o UNI
EN 12976, rilasciate da un laboratorio accreditato. Tale
interpretazione, suffragata dall'ENEA, era stata tuttavia
smentita dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione dell'11
settembre 2007. Il DM 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 31/12/07, ha ora riportato la situazione allo
stato precedente: tutti i pannelli certificati UNI EN 12975
e UNI EN 12976 sono ammessi alla detrazione e sono equiparati
a detti collettori anche tutti i pannelli certificati in
base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 in un Paese
dell'Unione Europea o della Svizzera.
D - Per la sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale è possibile utilizzare generatori di calore
ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione?
R - Si può far riferimento al comma 344
della Finanziaria per cui qualsiasi intervento, anche multiplo,
che consegue un indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto
ai valori tabellati nell'allegato C del decreto attuativo
possono usufruire della detrazione del 55%. La documentazione
da approntare è la seguente: 1) asseverazione di
un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti
richiesti dal decreto (documento da conservare); 2) attestato
di certificazione (o qualificazione) energetica da parte
di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato
A, relativi all'immobile (da inviare in copia all'ENEA);
3) scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato
E (da inviare in copia all'ENEA).
D - Devo asseverare la messa a punto del sistema
di distribuzione in seguito all'installazione di un generatore
di calore a condensazione. Ma cosa si intende per valvole
termostatiche a bassa inerzia termica? E soprattutto sono
sempre necessarie?
R - Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica
si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta
(determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della
norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso
del marchio di conformità CEN (European Committee
for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono
sempre necessarie tranne nei seguenti due casi: 1) se la
temperatura media del fluido termovettore è inferiore
a 45 °C; 2) se, in alternativa, è installata
un'altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata
e su tutti i corpi scaldanti.
D - Voglio installare nel mio appartamento un
condizionatore dotato di variatore di velocità (inverter).
Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui ai decreti
del 19 febbraio 2007?
R - Si ritiene che tale intervento non possa rientrare
in quelli previsti dal "decreto edifici" (con
detrazione fiscale al 55%) mentre la parte riguardante il
variatore di velocità potrebbe rientrare tra i benefici
previsti dal "decreto motori" (con detrazione
fiscale al 20%). Però facciamo notare che, per accedere
alla detrazione, la potenza elettrica dell'inverter deve
essere uguale o superiore a 7,5 kW che difficilmente si
raggiunge in apparecchi per uso domestico (si verifichi
sul catalogo del rivenditore il valore della potenza elettrica
assorbita da non confondersi con quella frigorifera del
condizionatore). Si ricorda, infine, che per gli interventi
finalizzati al conseguimento di risparmi energetici esiste
sempre l'alternativa della detrazione del 36%, utilizzando
la normativa già in vigore da alcuni anni e seguendo
le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate contenute
in un'apposita guida scaricabile dal loro sito.
D - La fine dei lavori da cui decorre il termine
per la presentazione della domanda all'ENEA è da
intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione
della fattura?
R - All'ENEA non va inviata una domanda bensì
una documentazione tecnica (attestato di certificazione/qualificazione
energetica e scheda informativa) e, non essendo specificato
a cosa esattamente è riferita la fine dei lavori,
sta nella facoltà del richiedente decidere, tra le
varie opzioni documentate in suo possesso, la data limite
dalla quale decorrono i sessanta giorni suddetti, fermo
comunque restando che tale documentazione va inviata entro
il 29 febbraio 2008. In data 11 settembre 2007, tuttavia,
la risoluzione 244/E dell'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente
precisato che i sessanta giorni devono decorrere dal giorno
del "collaudo" dei lavori, confermando comunque
che detto termine sia da intendersi come "ordinatorio":
questo giuridicamente significa che, all'inosservanza del
medesimo, non sono previste sanzioni o effetti sfavorevoli
ed è l'opposto di termine "perentorio"
come il 29 febbraio 2008.
D - Sono un amministratore di condomini. Nel caso
di interventi per aumentare l’efficienza energetica,
non mi è ben chiara la documentazione da predisporre
e da inviarvi, a seconda delle due diverse tipologie di
impianto che possono essere presenti, autonomo e centralizzato.
R - Nel caso di interventi su condomini occorre
distinguere i diversi casi che si possono presentare:
a) Interventi in parti comuni del condominio:
- se l’impianto termico è centralizzato occorre
predisporre un unico allegato "A" e un allegato
"E" del decreto attuativo per l'intero edificio;
- se gli impianti sono autonomi occorre predisporre tanti
allegati "A" e "E" per quanti sono gli
appartamenti.
b) Intervento su singolo appartamento:
- se l’impianto termico è centralizzato, consigliamo
di predisporre un allegato “A” adottando il
metodo semplificato di cui all'allegato "B" e
facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo
appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello
centralizzato; inoltre va predisposto l'allegato "E"
per il singolo appartamento;
- se l’impianto è autonomo occorre predisporre
gli allegati "A" e "E" per il singolo
appartamento.
Si ricorda che, in accordo con la Finanziaria 2008, per
gli interventi realizzati dal 1/1/08 l'allegato A non viene
più richiesto per la sostituzione di finestre comprensive
di infissi e per l'installazione di pannelli solari.
D - Vorrei sapere quale è la differenza
tra un attestato di certificazione energetica e uno di qualificazione
energetica e quale dei due debbo far compilare per accedere
agli incentivi del 55%.
R - Se nel Comune dove ha sede l'edificio soggetto
ad intervento sono in vigore procedure e metodologie per
la produzione dell'attestato di certificazione energetica
approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma o presenti
nel regolamento comunale antecedentemente alla data dell'
8 ottobre 2005) occorre produrre tale certificazione nei
modi e termini previsti da dette procedure. Negli altri
casi è sufficiente l'attestato di qualificazione
energetica come previsto dal decreto attuativo del 19 febbraio
2007. Si ricorda che, in accordo con la Finanziaria 2008,
per gli interventi realizzati dal 1/1/08 tale attestato
non viene più richiesto per la sostituzione di finestre
comprensive di infissi e per l'installazione di pannelli
solari.
L'attestato di qualificazione energetica è compilato
da un tecnico abilitato, che può essere anche stato
coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione,
ed ha una validità temporanea legata all'uscita delle
normative specifiche, mentre per l'attestato di certificazione
energetica, in attesa delle linee guida nazionali, la validità
è di 10 anni. Inoltre il tecnico che può compilare
un attestato di certificazione risulta particolarmente qualificato
e, per garantirne l'indipendenza, non deve essere coinvolto
nei lavori.
D - Ho intenzione di installare una caldaia a
condensazione per sostituirne una ormai obsoleta. E' necessario
l'attestato di qualificazione energetica dal momento che
la nuova ha una potenza nominale inferiore a 100 kW?
R - Sono necessari tre documenti. Il primo: asseverazione
del tecnico abilitato relativo all'impianto (art. 4 c. 1a),
da conservare; questo documento può essere sostituito
dalla certificazione del produttore (art. 9 c. 4) se - come
nel caso specifico - l'impianto ha una potenza nominale
inferiore a 100 kW. Il secondo: certificazione o qualificazione
energetica dell'edificio (art. 4 c. 1b), da inviare all'ENEA.
Il terzo: scheda informativa (all. E), ancora da inviare
all'ENEA.
D - Il comma 3 dell'art. 1 del "decreto edifici"
non fa riferimento alle strutture opache orizzontali previste
invece dal comma 345 della Finanziaria. Cosa significa?
E' un errore oppure la coibentazione di pavimenti, coperture
e tetti non è proprio agevolata?
R - L'errore nella tab. 3 della Finanziaria 2007
(nelle colonne delle "strutture opache orizzontali"
erano stati invertiti i valori relativi alle trasmittanze
delle "coperture" e dei "pavimenti")
è stato corretto dall'art. 1 c. 23 della Finanziaria
2008. Si è ora solo in attesa del necessario decreto
attuativo. Nel frattempo si può sempre fare riferimento
al comma 2 dell'art. 1 del decreto: se si raggiunge nel
corso della ristrutturazione la riduzione del 20% dell'indice
di prestazione energetica rispetto ai valori tabellati nell'allegato
C, sarà detraibile il 55% di tutte le spese effettuate.
Se non è possibile raggiungere tale obiettivo, è
sempre disponibile la detrazione del 36%, già in
vigore da alcuni anni, e per la quale occorre seguire il
relativo iter.
D - L'IVA sui lavori che mi accingo a fare e che
rientrano tra quelli agevolati dal "decreto edifici"
è al 10%? E il 55% da detrarre è comprensivo
di IVA?
R - La risposta alla prima domanda è affermativa
per quanto riguarda la prestazione di servizi e fino a concorrenza
dell'importo della prestazione stessa per quanto riguarda
la cessione di beni, qualora questi siano di valore significativo.
Per la seconda domanda, qualora l'IVA rappresenti un costo
- come per le persone fisiche - è detraibile. Non
lo è se l'imposta è scaricabile, come nel
caso delle aziende. Per i dettagli si veda la "circolare
entrate" al paragrafo 9.
D - Sto ultimando una villetta per la quale ho
ottenuto la licenza di costruzione nel 2004 ma in cui mi
devono ancora installare la caldaia, già ordinata.
Sto tuttavia valutando l'opportunità di sostituirla
con un generatore di calore a condensazione ma non sono
sicuro che questo cambio sia agevolato, pur essendo l'edificio
esistente. Posso usufruire delle detrazioni?
R - Nel caso specifico non c'è la sostituzione
del generatore di calore esplicitamente richiesta ma solo
un cambio di ordine e quindi si ritiene che l'intervento
non sia agevolabile. Inoltre, per edificio esistente si
intende un edificio iscritto al catasto o per il quale è
in corso l'accatastamento e per il quale si paga l'ICI se
dovuta, altrimenti è più corretto considerarlo
in corso di costruzione, nel qual caso non sono previsti
comunque benefici.
D - Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000
euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento
o per ciascun richiedente?
R - Il limite massimo di detrazione è riferito
all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e sarà
eventualmente suddiviso se esistono più possessori
dell'immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi
in un condominio l'ammontare massimo di detrazione deve
intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari
che compongono l'edificio, eccezion fatta per gli interventi
di riqualificazione globale ricadenti nell'ambito di applicazione
del comma 344 per i quali il tetto massimo di detrazione
dovrà essere ripartito tra tutti i condòmini.
D - In casa mia devo sostituire alcune finestre
con altre nuove che rispettano i valori di trasmittanza
tabellati nell'allegato D del "decreto edifici".
Quale documentazione devo preparare?
R - Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di
un tecnico abilitato che specifichi il valore della trasmittanza
prima e dopo l'intervento nel rispetto dei valori limite
di cui all'allegato D; questa asseverazione può essere
sostituita da una certificazione del produttore della finestra
che attesti il rispetto degli stessi requisiti e dalle certificazioni
dei singoli componenti, rilasciate nel rispetto della normativa
europea (documento da conservare). 2) Attestato di certificazione
(o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato
che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto, relativi
all'immobile (da inviare in copia all'ENEA): questo documento
non è più richiesto per gli interventi effettuati
nel 2008. 3) Scheda informativa che contenga i dati di cui
all'allegato E del decreto (da inviare in copia all'ENEA).
D - Sto per installare una caldaia a condensazione
sostituendone un'altra. Devo richiedere l'asseverazione
dell'impianto direttamente al produttore o posso avvalermi
di un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore
deve essere indicato dal produttore della caldaia o posso
sceglierlo io?
R - Se la potenza nominale è uguale o superiore
a 100 kW occorre l'asseverazione dell'impianto che lei può
richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la
potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere:
o richiede l'asseverazione al tecnico che preferisce o richiede
una certificazione al produttore della caldaia e delle valvole
termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto
degli stessi requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del "decreto
edifici". La scelta del tecnico installatore spetta
solo a lei.
D - E' agevolabile la spesa per la sostituzione
della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente?
Se si, queste porte come devono essere considerate?
R - Riteniamo che nel caso della porta di ingresso
la risposta sia affermativa, sia nel caso che questa non
abbia superfici trasparenti o vetrate, sia nel caso vi sia
una parte vetrata come, ad esempio, una porta-finestra.
Fonti del MSE hanno recentemente precisato che in entrambi
i casi i valori di trasmittanza da rispettare possono essere
considerati pari a quelli delle finestre comprensive di
infissi di cui all'allegato D del "decreto edifici".
Condizione indispensabile è, comunque, che il locale
protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione
del box che quindi non può essere agevolato.
D - Ho intenzione di installare alcuni pannelli
fotovoltaici sopra il tetto per il fabbisogno di casa mia.
Non mi sembra però che siano incentivati dal "decreto
edifici". E' vero? Eventualmente non sono disponibili
altre agevolazioni?
R - Il "decreto edifici" non riguarda
il fotovoltaico e quindi non sono agevolati da tale decreto
tale tipologia di impianti ma è possibile avvalersi
o delle agevolazioni del 36% (vedi la guida dell'Agenzia
delle Entrate) o del "decreto fotovoltaico" reperibile
nella sezione "La normativa". E' tuttavia da tenere
presente che la normativa incentivante è stata modificata
dall'art. 2 c. 143 e seg. della Finanziaria 2008, alla quale
si rimanda per ulteriori dettagli. In ogni caso, il soggetto
attuatore non è però l'ENEA ma il Gestore
dei Servizi Elettrici (www.grtn.it) al quale è possibile
rivolgersi per ulteriori informazioni.
D - Voglio installare in casa mia un condizionatore
dotato di variatore di velocità (inverter) con funzione
anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni
fiscali di cui ai decreti del 19 febbraio 2007?
R - Tale intervento potrebbe rientrare in quelli
previsti dal "decreto edifici", facendo riferimento
al comma 344 della Finanziaria che prevede una detrazione
fiscale del 55%. Occorre però dimostrare che l'installazione
del condizionatore nella funzione pompa di calore consegue
un indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori
tabellati nell'allegato C del "decreto edifici".
In alternativa, l'intervento potrebbe rientrare in quelli
previsti dal "decreto motori" (che prevede, però,
una detrazione solo del 20%) ma facciamo notare che la potenza
elettrica dell'inverter per accedere alla detrazione deve
essere uguale o superiore a 7,5 kW, il che difficilmente
si raggiunge in apparecchi per uso domestico (si verifichi
sul catalogo del rivenditore il valore della potenza elettrica
assorbita da non confondersi con quella frigorifera del
condizionatore). Si ricorda, infine, che per gli interventi
finalizzati al conseguimento di risparmi energetici esiste
sempre l'alternativa della detrazione del 36%, utilizzando
la normativa già in vigore da alcuni anni e seguendo
le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate contenute
nell'apposita guida scaricabile dalla pagina dei link.
D - In una villa trifamiliare i proprietari di
ciascuna unità immobiliare non hanno costituito un
condominio. Volendo cambiare la caldaia centralizzata con
una nuova a condensazione, occorre inviare un solo attestato
di qualificazione energetica (allegato A) e una sola scheda
informativa (allegato E) o tanti attestati e tante schede
quanti sono i proprietari? Se è vera la prima ipotesi,
chi è tenuto ad inviare la documentazione? In un
secondo caso, invece, i proprietari vorrebbero procedere
ad una riqualificazione globale dell'edificio ma gli impianti
di riscaldamento sono autonomi. Quanti allegati A e E occorre
predisporre?
R - In analogia con quanto stabilito per la richiesta
di detrazione fiscale del 36%, si ritiene che in tutti i
casi di lavori comuni in edifici privi di condominio sia
sufficiente un solo allegato A se l'impianto di riscaldamento
è centralizzato o tanti allegati A quanti sono gli
impianti. E' comunque sufficiente in tutti i casi un solo
allegato E. L'invio all'ENEA può essere fatto da
uno qualsiasi dei proprietari.
D - Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente
non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una
stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi
a norma e installo una caldaia a condensazione?
R - Si ritiene che non sia possibile perché
un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente
e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Un edificio
si considera esistente se risulta accatastato o se almeno
è stata presentata domanda di accatastamento e se
viene pagata l'ICI, se dovuta. Inoltre si ritiene che un
impianto di riscaldamento, per essere considerato tale,
debba rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato
A al D. Lgs. 192/05, reperibile sul nostro sito e che qui
si riporta integralmente: "Impianto termico è
un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva
ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua
calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente
eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione
del calore nonché gli organi di regolazione e di
controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati
impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi
per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua
unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati
agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali
del focolare degli apparecchi al servizio della singola
unità immobiliare è maggiore o uguale a 15
kW."
D - Ho inviato la documentazione all'ENEA ma non
ho poi avuto riscontri. Come posso sapere se la mia documentazione
è stata accettata e se potrò accedere alla
detrazione?
R - Non è al momento previsto che l'ENEA
riscontri la documentazione inviata, né in caso di
invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato
o non conforme. Si ribadisce, tuttavia, che gli unici documenti
da inviare sono l'allegato A (attestato di qualificazione/certificazione
energetica) e l'allegato E (scheda informativa). Null'altro.
D – Sono un produttore di serramenti e devo
indicare la trasmittanza termica delle finestre comprensive
di infissi nella certificazione che sono tenuto a fornire
al cliente. Posso eseguire il calcolo con il metodo semplificato
indicato nella norma UNI EN ISO 10077-1 se faccio riferimento
a serramenti campione delle dimensioni specificate nella
UNI EN 14351-1?
R – La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 “Norma
di prodotto, caratteristiche prestazionali di finestre e
porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza
al fuoco e/o di tenuta al fumo” specifica che il valore
di trasmittanza termica della finestra comprensiva di infisso
può essere ricavato o mediante prova di laboratorio
o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1
o ancora mediante calcolo agli elementi finiti secondo UNI
EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato.
Fonti del MSE hanno precisato che è ammissibile anche
detto calcolo semplificato (come peraltro riportato nella
sezione “Per i tecnici” del sito) e, per quanto
concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per
il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della
UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione
diretta del calcolo stesso.
D - Devo compilare l'allegato A per l'intervento
che sto realizzando ma ho dei dubbi su come calcolare il
fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale
(punto 28). Potete aiutarmi?
R - Normalmente, con il metodo semplificato di
cui all'allegato B si calcola l'indice di prestazione energetica
di cui al punto 29. Con le tabelle di cui all'allegato C
del D. Lgs. 192/05 si ricava il valore limite di tale indice
(punto 30). Il fabbisogno di energia primaria (punto 28)
si ottiene moltiplicando il valore del punto 29 per la superficie
utile o per il volume se l'edificio è non residenziale.
Diversamente, si può calcolare il fabbisogno applicando
il D. Lgs. 192/05.
D - Sono un tecnico abilitato e con la presente
si chiede se è ritenuta obbligatoria, per ottenere
la detrazione fiscale del 55%, la produzione di un attestato
di certificazione (o qualificazione) energetica nel caso
di installazione di pannelli solari al servizio di strutture
residenziali, sportive o ricreative o comunque in assenza
di impianto di climatizzazione invernale.
R - Riteniamo che la produzione di detta documentazione
sia obbligatoria, in considerazione di quanto riportato
nella Finanziaria 2007 e nel decreto attuativo del 19/02/2007
per tutti gli interventi realizzati nel 2007. Nei casi da
lei riportati è impossibile compilare in maniera
esaustiva detta documentazione, per mancanza dell’impianto
di riscaldamento e in molti casi anche di involucro edilizio
(es. piscine scoperte, campeggi, ecc.) e in questi casi,
effettivamente, la redazione dell'attestato è inutile.
Però, ad evitare possibili contestazioni, si suggerisce
di redigerlo comunque, compilando esclusivamente le parti
compilabili ed inviarcene quindi copia. Per gli impianti
realizzati nel 2008 l'attestato non è comunque più
richiesto.
D - Vorrei installare una caldaia alimentata a
biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile,
il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione
invernale dell’edificio possa essere posto pari a
zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della Finanziaria
per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto
il vincolo di riduzione dell’indice di prestazione
energetica. Si richiede un vostro parere in merito.
R- Lei ha ragione. Fonti del MSE hanno precisato
che la sostituzione del generatore di calore con altro alimentato
a biomasse combustibili può accedere alla detrazione
fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando
pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione
invernale. Tuttavia, il generatore di calore deve rispettare
i requisiti minimi di efficienza energetica individuati
dall’articolo 6 del D.M. 20/07/2004 (ovvero, i generatori
di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di
potenza nominale inferiore ai 300 kW devono presentare un'efficienza
compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5 e i generatori
di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di
potenza nominale superiore ai 300 kW devono presentare un'efficienza
maggiore dell'82%). La rispondenza a tali requisiti deve
essere riportata nell’asseverazione compilata dal
tecnico abilitato. Ai sensi della normativa vigente è
inoltre obbligatorio il rispetto dei limiti di emissione
fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
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