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Faq Detrazione IRPEF 55%

Di seguito riportiamo una FAQ pubblicata sul sito Eco-domus.it delle domande più frequenti su come ottenere la detrazione irpef del 55%.

Per consentire un rapido reperimento degli argomenti di interesse, abbiamo raggruppato le faq come segue:

* riqualificazione globale edifici (comma 344): faq 11, 20, 42;
* coibentazione pareti e nuove finestre (comma 345): faq 7, 15, 16, 18, 27, 31, 33, 39;
* pannelli solari (comma 346): faq 5, 8, 10, 17, 19, 41;
* caldaie a condensazione (comma 347): faq 5, 9, 10, 21, 26, 29, 32, 36;
* motori e inverter (decreto motori): faq 22, 35;
* procedure e varie: faq 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 40.

Ultimi aggiornamenti:
3/1/08: faq 2, 5, 7, 8, 14, 19, 20, 24, 25, 27, 31, 34, 41
11/1/08: faq 2
14/1/08: faq 33
15/1/08: faq 20

D - Per fruire delle detrazioni del 55% previste dalla Finanziaria 2007 relative alle spese per la riqualificazione energetica di edifici esistenti (riduzione delle dispersioni termiche, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, installazione di caldaie a condensazione) devo inviare la domanda al Centro di Pescara dell'Agenzia delle Entrate o all'ENEA?
R - Né all'uno né all'altra. Non occorre inviare alcuna domanda preventiva.

D - Cosa occorre inviare all'ENEA?
R - Entro 60 giorni dal termine dei lavori occorre inviare - per gli edifici - solo una copia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica (allegato A al "decreto edifici": questo documento non è tuttavia richiesto per gli interventi effettuati nel 2008 e relativi alla sostituzione di finestre e all'installazione di pannelli solari) e la scheda informativa degli interventi realizzati (allegato E). L'allegato A deve essere compilato per intero, eccezion fatta per il caso particolare contemplato nella faq 41. Anche l'allegato E va compilato per intero, tranne il punto 3 che può essere riempito solo per la parte relativa all'intervento realizzato. Non sono richieste e non vanno inviate asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. ecc.
Per i motori e gli inverter va compilata solo la scheda informativa (allegato C al "decreto motori").
L'ENEA consiglia di utilizzare, ove possibile, l'invio informatico attraverso il sito web http://finanziaria2007.acs.enea.it in cui è presente una procedura guidata di compilazione al fine di minimizzare le possibilità di errori.

D - La documentazione da inviare all'ENEA è obbligatoria per tutti i soggetti che hanno compiuto interventi di risparmio energetico? E quando va inviata?
R - E' obbligatorio per tutti, anche per le persone fisiche, inviare la documentazione entro 60 giorni dal termine dei lavori ma in ogni caso entro il 29 febbraio 2008 per gli interventi effettuati nel 2007. E' consigliabile avvalersi della procedura guidata di compilazione e di invio presente sul sito http://finanziaria2007.acs.enea.it. In alternativa, è possibile compilare a mano i moduli e spedirli anche tramite raccomandata semplice all'indirizzo indicato sul decreto.

D - Perché per gli interventi di riqualificazione energetica e installazione di caldaie a condensazione è necessario munirsi sia dell'asseverazione di un tecnico, sia dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica? Non è sufficiente un solo documento?
R - L'asseverazione - da conservare - serve a dimostrare che l'intervento realizzato è conforme alle specifiche del decreto e permette quindi la concessione della detrazione fiscale. Invece la certificazione (o qualificazione) - da inviare all'ENEA - deriva da un'altra legge e precisamente dall'art. 6, comma 1-ter del D.Lgs. 192/2005 come modificato dal D. Lgs. 311/2006 che impone il possesso del documento per poter accedere a qualsiasi incentivo pubblico. Sono quindi necessarie entrambe e il decreto ministeriale consente di comprendere nella detrazione anche la parcella del tecnico che dovrà produrre il documento reso obbligatorio dal precedente decreto legislativo.

D - Nel caso di installazione di nuove finestre comprensive di infissi per le quali viene rilasciata una certificazione degli elementi da parte del produttore, è necessario acquisire anche l'attestato di certificazione o qualificazione energetica da inviare all'ENEA?
R - Si, è esplicitamente previsto dall'art. 4 comma 1b del decreto attuativo, tranne che per gli interventi effettuati nel 2008 per i quali non è più richiesto. La certificazione del produttore (che sostituisce l'asseverazione di cui all'art. 4 comma 1a) e l'attestato di qualificazione energetica non sono alternativi. Il primo assicura la qualità del prodotto infissi e il secondo consente di valutare lo status energetico dell'immobile nel suo complesso. Quest'ultimo documento diventerà presto obbligatorio per tutti gli edifici e lo Stato oggi contribuisce alle spese con la detrazione fiscale.

D - Ho intenzione di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire?
R - Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 8 del "decreto edifici" (documento da conservare). 2) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto, relativi all'immobile (da inviare in copia all'ENEA: questo documento non è richiesto per gli interventi effettuati nel 2008). 3) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da inviare in copia all'ENEA).

D - Devo sostituire l'impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire?
R - Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 9 del "decreto edifici"; per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei medesimi requisiti corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto, relativi all'immobile (da inviare in copia all'ENEA). 3) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da inviare in copia all'ENEA).

D - Quali sono le caratteristiche dei pannelli solari e delle caldaie che occorre installare?
R - Si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 8 del "decreto edifici" per quanto riguarda i pannelli solari e a quanto disposto dall'art. 9 per quanto riguarda le caldaie a condensazione. Si ricorda che il decreto è scaricabile dalla sezione "I decreti attuativi".

D - Sono incentivati gli impianti di riscaldamento a biomasse (legna)? E gli impianti geotermici? E altri tipi di impianti?
R - Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il decreto 19/2/07 prevede esplicitamente detrazioni solo per i pannelli solari termici. Tuttavia, secondo l'art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati tutti gli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori tabellati nell'allegato C del decreto. Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria e all'art. 6 del "decreto edifici".

D - Nella ristrutturazione di una casa, posso approfittare della detrazione del 36% per i lavori di manutenzione straordinaria e del 55% per i lavori di riqualificazione energetica?
R - Si, non c'è contrasto tra i due tipi di benefici. Ovviamente non sono cumulabili per lo stesso intervento.

D - Devo commissionare a un tecnico la documentazione prevista dal decreto. La parcella rientra tra le spese detraibili?
R - Si, nei limiti della percentuale prevista.

D - Sono laureato in ingegneria. Posso firmare l'asseverazione di un intervento e l'attestato di qualificazione energetica previsto dal decreto?
R - Si. La documentazione prevista dal decreto deve essere redatta da un tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale.

D - Mia moglie possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?
R - Si. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono quelli che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. A questi possono aggiungersi i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

D - Il materiale X che sto usando per coibentare le pareti della mia casa può essere ammesso a detrazione?
R - Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l'intervento globale avrà il compito di scegliere i materiali che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti.

D - Mi hanno detto che in base all'art. 2 del decreto è incentivata l'installazione di pannelli solari solo sugli edifici esistenti. E' corretta questa interpretazione?
R - La "circolare entrate" conferma questa interpretazione. Restano quindi esclusi i nuovi edifici, quelli in costruzione e anche le nuove strutture sportive o ricreative.

D - Quali sono le caratteristiche che devono avere finestre e infissi per beneficiare delle agevolazioni?
R - L'unica caratteristica richiesta è il valore della trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi che deve rispondere ai valori tabellati nell'allegato D al decreto.

D - I pannelli solari che ho intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall'art. 8 comma 1c del decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire degli incentivi?
R - Fonti del MSE avevano indicato che possono beneficiare delle detrazioni fiscali tutti i pannelli solari e gli impianti "factory made" che presentano una certificazione di test secondo le norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, rilasciate da un laboratorio accreditato. Tale interpretazione, suffragata dall'ENEA, era stata tuttavia smentita dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione dell'11 settembre 2007. Il DM 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/07, ha ora riportato la situazione allo stato precedente: tutti i pannelli certificati UNI EN 12975 e UNI EN 12976 sono ammessi alla detrazione e sono equiparati a detti collettori anche tutti i pannelli certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 in un Paese dell'Unione Europea o della Svizzera.

D - Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione?
R - Si può far riferimento al comma 344 della Finanziaria per cui qualsiasi intervento, anche multiplo, che consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori tabellati nell'allegato C del decreto attuativo possono usufruire della detrazione del 55%. La documentazione da approntare è la seguente: 1) asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dal decreto (documento da conservare); 2) attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A, relativi all'immobile (da inviare in copia all'ENEA); 3) scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E (da inviare in copia all'ENEA).

D - Devo asseverare la messa a punto del sistema di distribuzione in seguito all'installazione di un generatore di calore a condensazione. Ma cosa si intende per valvole termostatiche a bassa inerzia termica? E soprattutto sono sempre necessarie?
R - Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie tranne nei seguenti due casi: 1) se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C; 2) se, in alternativa, è installata un'altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata e su tutti i corpi scaldanti.

D - Voglio installare nel mio appartamento un condizionatore dotato di variatore di velocità (inverter). Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui ai decreti del 19 febbraio 2007?
R - Si ritiene che tale intervento non possa rientrare in quelli previsti dal "decreto edifici" (con detrazione fiscale al 55%) mentre la parte riguardante il variatore di velocità potrebbe rientrare tra i benefici previsti dal "decreto motori" (con detrazione fiscale al 20%). Però facciamo notare che, per accedere alla detrazione, la potenza elettrica dell'inverter deve essere uguale o superiore a 7,5 kW che difficilmente si raggiunge in apparecchi per uso domestico (si verifichi sul catalogo del rivenditore il valore della potenza elettrica assorbita da non confondersi con quella frigorifera del condizionatore). Si ricorda, infine, che per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici esiste sempre l'alternativa della detrazione del 36%, utilizzando la normativa già in vigore da alcuni anni e seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate contenute in un'apposita guida scaricabile dal loro sito.

D - La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all'ENEA è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura?
R - All'ENEA non va inviata una domanda bensì una documentazione tecnica (attestato di certificazione/qualificazione energetica e scheda informativa) e, non essendo specificato a cosa esattamente è riferita la fine dei lavori, sta nella facoltà del richiedente decidere, tra le varie opzioni documentate in suo possesso, la data limite dalla quale decorrono i sessanta giorni suddetti, fermo comunque restando che tale documentazione va inviata entro il 29 febbraio 2008. In data 11 settembre 2007, tuttavia, la risoluzione 244/E dell'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che i sessanta giorni devono decorrere dal giorno del "collaudo" dei lavori, confermando comunque che detto termine sia da intendersi come "ordinatorio": questo giuridicamente significa che, all'inosservanza del medesimo, non sono previste sanzioni o effetti sfavorevoli ed è l'opposto di termine "perentorio" come il 29 febbraio 2008.

D - Sono un amministratore di condomini. Nel caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica, non mi è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviarvi, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo e centralizzato.
R - Nel caso di interventi su condomini occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare:
a) Interventi in parti comuni del condominio:
- se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato "A" e un allegato "E" del decreto attuativo per l'intero edificio;
- se gli impianti sono autonomi occorre predisporre tanti allegati "A" e "E" per quanti sono gli appartamenti.
b) Intervento su singolo appartamento:
- se l’impianto termico è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” adottando il metodo semplificato di cui all'allegato "B" e facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l'allegato "E" per il singolo appartamento;
- se l’impianto è autonomo occorre predisporre gli allegati "A" e "E" per il singolo appartamento.
Si ricorda che, in accordo con la Finanziaria 2008, per gli interventi realizzati dal 1/1/08 l'allegato A non viene più richiesto per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l'installazione di pannelli solari.

D - Vorrei sapere quale è la differenza tra un attestato di certificazione energetica e uno di qualificazione energetica e quale dei due debbo far compilare per accedere agli incentivi del 55%.
R - Se nel Comune dove ha sede l'edificio soggetto ad intervento sono in vigore procedure e metodologie per la produzione dell'attestato di certificazione energetica approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma o presenti nel regolamento comunale antecedentemente alla data dell' 8 ottobre 2005) occorre produrre tale certificazione nei modi e termini previsti da dette procedure. Negli altri casi è sufficiente l'attestato di qualificazione energetica come previsto dal decreto attuativo del 19 febbraio 2007. Si ricorda che, in accordo con la Finanziaria 2008, per gli interventi realizzati dal 1/1/08 tale attestato non viene più richiesto per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l'installazione di pannelli solari.
L'attestato di qualificazione energetica è compilato da un tecnico abilitato, che può essere anche stato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, ed ha una validità temporanea legata all'uscita delle normative specifiche, mentre per l'attestato di certificazione energetica, in attesa delle linee guida nazionali, la validità è di 10 anni. Inoltre il tecnico che può compilare un attestato di certificazione risulta particolarmente qualificato e, per garantirne l'indipendenza, non deve essere coinvolto nei lavori.

D - Ho intenzione di installare una caldaia a condensazione per sostituirne una ormai obsoleta. E' necessario l'attestato di qualificazione energetica dal momento che la nuova ha una potenza nominale inferiore a 100 kW?
R - Sono necessari tre documenti. Il primo: asseverazione del tecnico abilitato relativo all'impianto (art. 4 c. 1a), da conservare; questo documento può essere sostituito dalla certificazione del produttore (art. 9 c. 4) se - come nel caso specifico - l'impianto ha una potenza nominale inferiore a 100 kW. Il secondo: certificazione o qualificazione energetica dell'edificio (art. 4 c. 1b), da inviare all'ENEA. Il terzo: scheda informativa (all. E), ancora da inviare all'ENEA.

D - Il comma 3 dell'art. 1 del "decreto edifici" non fa riferimento alle strutture opache orizzontali previste invece dal comma 345 della Finanziaria. Cosa significa? E' un errore oppure la coibentazione di pavimenti, coperture e tetti non è proprio agevolata?
R - L'errore nella tab. 3 della Finanziaria 2007 (nelle colonne delle "strutture opache orizzontali" erano stati invertiti i valori relativi alle trasmittanze delle "coperture" e dei "pavimenti") è stato corretto dall'art. 1 c. 23 della Finanziaria 2008. Si è ora solo in attesa del necessario decreto attuativo. Nel frattempo si può sempre fare riferimento al comma 2 dell'art. 1 del decreto: se si raggiunge nel corso della ristrutturazione la riduzione del 20% dell'indice di prestazione energetica rispetto ai valori tabellati nell'allegato C, sarà detraibile il 55% di tutte le spese effettuate. Se non è possibile raggiungere tale obiettivo, è sempre disponibile la detrazione del 36%, già in vigore da alcuni anni, e per la quale occorre seguire il relativo iter.

D - L'IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal "decreto edifici" è al 10%? E il 55% da detrarre è comprensivo di IVA?
R - La risposta alla prima domanda è affermativa per quanto riguarda la prestazione di servizi e fino a concorrenza dell'importo della prestazione stessa per quanto riguarda la cessione di beni, qualora questi siano di valore significativo. Per la seconda domanda, qualora l'IVA rappresenti un costo - come per le persone fisiche - è detraibile. Non lo è se l'imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende. Per i dettagli si veda la "circolare entrate" al paragrafo 9.

D - Sto ultimando una villetta per la quale ho ottenuto la licenza di costruzione nel 2004 ma in cui mi devono ancora installare la caldaia, già ordinata. Sto tuttavia valutando l'opportunità di sostituirla con un generatore di calore a condensazione ma non sono sicuro che questo cambio sia agevolato, pur essendo l'edificio esistente. Posso usufruire delle detrazioni?
R - Nel caso specifico non c'è la sostituzione del generatore di calore esplicitamente richiesta ma solo un cambio di ordine e quindi si ritiene che l'intervento non sia agevolabile. Inoltre, per edificio esistente si intende un edificio iscritto al catasto o per il quale è in corso l'accatastamento e per il quale si paga l'ICI se dovuta, altrimenti è più corretto considerarlo in corso di costruzione, nel qual caso non sono previsti comunque benefici.

D - Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?
R - Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell'immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l'ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 344 per i quali il tetto massimo di detrazione dovrà essere ripartito tra tutti i condòmini.

D - In casa mia devo sostituire alcune finestre con altre nuove che rispettano i valori di trasmittanza tabellati nell'allegato D del "decreto edifici". Quale documentazione devo preparare?
R - Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato che specifichi il valore della trasmittanza prima e dopo l'intervento nel rispetto dei valori limite di cui all'allegato D; questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della finestra che attesti il rispetto degli stessi requisiti e dalle certificazioni dei singoli componenti, rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto, relativi all'immobile (da inviare in copia all'ENEA): questo documento non è più richiesto per gli interventi effettuati nel 2008. 3) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da inviare in copia all'ENEA).

D - Sto per installare una caldaia a condensazione sostituendone un'altra. Devo richiedere l'asseverazione dell'impianto direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore della caldaia o posso sceglierlo io?
R - Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l'asseverazione dell'impianto che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere: o richiede l'asseverazione al tecnico che preferisce o richiede una certificazione al produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del "decreto edifici". La scelta del tecnico installatore spetta solo a lei.

D - E' agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se si, queste porte come devono essere considerate?
R - Riteniamo che nel caso della porta di ingresso la risposta sia affermativa, sia nel caso che questa non abbia superfici trasparenti o vetrate, sia nel caso vi sia una parte vetrata come, ad esempio, una porta-finestra. Fonti del MSE hanno recentemente precisato che in entrambi i casi i valori di trasmittanza da rispettare possono essere considerati pari a quelli delle finestre comprensive di infissi di cui all'allegato D del "decreto edifici". Condizione indispensabile è, comunque, che il locale protetto sia riscaldato: non ci sembra questa la condizione del box che quindi non può essere agevolato.

D - Ho intenzione di installare alcuni pannelli fotovoltaici sopra il tetto per il fabbisogno di casa mia. Non mi sembra però che siano incentivati dal "decreto edifici". E' vero? Eventualmente non sono disponibili altre agevolazioni?
R - Il "decreto edifici" non riguarda il fotovoltaico e quindi non sono agevolati da tale decreto tale tipologia di impianti ma è possibile avvalersi o delle agevolazioni del 36% (vedi la guida dell'Agenzia delle Entrate) o del "decreto fotovoltaico" reperibile nella sezione "La normativa". E' tuttavia da tenere presente che la normativa incentivante è stata modificata dall'art. 2 c. 143 e seg. della Finanziaria 2008, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli. In ogni caso, il soggetto attuatore non è però l'ENEA ma il Gestore dei Servizi Elettrici (www.grtn.it) al quale è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni.

D - Voglio installare in casa mia un condizionatore dotato di variatore di velocità (inverter) con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui ai decreti del 19 febbraio 2007?
R - Tale intervento potrebbe rientrare in quelli previsti dal "decreto edifici", facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria che prevede una detrazione fiscale del 55%. Occorre però dimostrare che l'installazione del condizionatore nella funzione pompa di calore consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori tabellati nell'allegato C del "decreto edifici". In alternativa, l'intervento potrebbe rientrare in quelli previsti dal "decreto motori" (che prevede, però, una detrazione solo del 20%) ma facciamo notare che la potenza elettrica dell'inverter per accedere alla detrazione deve essere uguale o superiore a 7,5 kW, il che difficilmente si raggiunge in apparecchi per uso domestico (si verifichi sul catalogo del rivenditore il valore della potenza elettrica assorbita da non confondersi con quella frigorifera del condizionatore). Si ricorda, infine, che per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici esiste sempre l'alternativa della detrazione del 36%, utilizzando la normativa già in vigore da alcuni anni e seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate contenute nell'apposita guida scaricabile dalla pagina dei link.

D - In una villa trifamiliare i proprietari di ciascuna unità immobiliare non hanno costituito un condominio. Volendo cambiare la caldaia centralizzata con una nuova a condensazione, occorre inviare un solo attestato di qualificazione energetica (allegato A) e una sola scheda informativa (allegato E) o tanti attestati e tante schede quanti sono i proprietari? Se è vera la prima ipotesi, chi è tenuto ad inviare la documentazione? In un secondo caso, invece, i proprietari vorrebbero procedere ad una riqualificazione globale dell'edificio ma gli impianti di riscaldamento sono autonomi. Quanti allegati A e E occorre predisporre?
R - In analogia con quanto stabilito per la richiesta di detrazione fiscale del 36%, si ritiene che in tutti i casi di lavori comuni in edifici privi di condominio sia sufficiente un solo allegato A se l'impianto di riscaldamento è centralizzato o tanti allegati A quanti sono gli impianti. E' comunque sufficiente in tutti i casi un solo allegato E. L'invio all'ENEA può essere fatto da uno qualsiasi dei proprietari.

D - Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?
R - Si ritiene che non sia possibile perché un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Un edificio si considera esistente se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l'ICI, se dovuta. Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato A al D. Lgs. 192/05, reperibile sul nostro sito e che qui si riporta integralmente: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW."

D - Ho inviato la documentazione all'ENEA ma non ho poi avuto riscontri. Come posso sapere se la mia documentazione è stata accettata e se potrò accedere alla detrazione?
R - Non è al momento previsto che l'ENEA riscontri la documentazione inviata, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Si ribadisce, tuttavia, che gli unici documenti da inviare sono l'allegato A (attestato di qualificazione/certificazione energetica) e l'allegato E (scheda informativa). Null'altro.

D – Sono un produttore di serramenti e devo indicare la trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi nella certificazione che sono tenuto a fornire al cliente. Posso eseguire il calcolo con il metodo semplificato indicato nella norma UNI EN ISO 10077-1 se faccio riferimento a serramenti campione delle dimensioni specificate nella UNI EN 14351-1?
R – La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 “Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali di finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo” specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra comprensiva di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato. Fonti del MSE hanno precisato che è ammissibile anche detto calcolo semplificato (come peraltro riportato nella sezione “Per i tecnici” del sito) e, per quanto concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso.

D - Devo compilare l'allegato A per l'intervento che sto realizzando ma ho dei dubbi su come calcolare il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale (punto 28). Potete aiutarmi?
R - Normalmente, con il metodo semplificato di cui all'allegato B si calcola l'indice di prestazione energetica di cui al punto 29. Con le tabelle di cui all'allegato C del D. Lgs. 192/05 si ricava il valore limite di tale indice (punto 30). Il fabbisogno di energia primaria (punto 28) si ottiene moltiplicando il valore del punto 29 per la superficie utile o per il volume se l'edificio è non residenziale. Diversamente, si può calcolare il fabbisogno applicando il D. Lgs. 192/05.

D - Sono un tecnico abilitato e con la presente si chiede se è ritenuta obbligatoria, per ottenere la detrazione fiscale del 55%, la produzione di un attestato di certificazione (o qualificazione) energetica nel caso di installazione di pannelli solari al servizio di strutture residenziali, sportive o ricreative o comunque in assenza di impianto di climatizzazione invernale.
R - Riteniamo che la produzione di detta documentazione sia obbligatoria, in considerazione di quanto riportato nella Finanziaria 2007 e nel decreto attuativo del 19/02/2007 per tutti gli interventi realizzati nel 2007. Nei casi da lei riportati è impossibile compilare in maniera esaustiva detta documentazione, per mancanza dell’impianto di riscaldamento e in molti casi anche di involucro edilizio (es. piscine scoperte, campeggi, ecc.) e in questi casi, effettivamente, la redazione dell'attestato è inutile. Però, ad evitare possibili contestazioni, si suggerisce di redigerlo comunque, compilando esclusivamente le parti compilabili ed inviarcene quindi copia. Per gli impianti realizzati nel 2008 l'attestato non è comunque più richiesto.

D - Vorrei installare una caldaia alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell’indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.
R- Lei ha ragione. Fonti del MSE hanno precisato che la sostituzione del generatore di calore con altro alimentato a biomasse combustibili può accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria e considerando pari a zero il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale. Tuttavia, il generatore di calore deve rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica individuati dall’articolo 6 del D.M. 20/07/2004 (ovvero, i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale inferiore ai 300 kW devono presentare un'efficienza compatibile con la classe 3 della norma EN 303-5 e i generatori di calore alimentati da biomasse di origine vegetale di potenza nominale superiore ai 300 kW devono presentare un'efficienza maggiore dell'82%). La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato. Ai sensi della normativa vigente è inoltre obbligatorio il rispetto dei limiti di emissione fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

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